AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  (ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/04)
APPROFONDIMENTI SUL PROCEDIMENTO E LA D
OCUMENTAZIONE

La Regione Marche, delegata dallo Stato per la materia paesaggistica, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, ha sub-delegato le funzioni in materia di protezione bellezze naturali alle Provincie e ai Comuni, con la Legge 05/08/1992 n. 1992 n.34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”, tra le disposizioni generali con gli art. 4 e art. 5. Successivamente con la Legge Regionale 27 novembre 2008, n. 34 sono state istituite ai sensi dell’art 1 le “Commissioni locali per il paesaggio” (previste ai sensi dell’art. 148 del dlgs 42/2004 s.m.i.) la cui costituzione, il funzionamento e i compiti vengono così definiti all’art. 2 della medesima legge:

  1. Le commissioni di cui all’articolo 1 possono essere costituite dalle Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi.
  2. Le commissioni esprimono parere sulla compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del D. Lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati.
  3. Le commissioni verificano in particolare la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale (PRG) ad esso adeguato, accertandone: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG; b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.

L’elenco degli Enti regionali delegati viene approvato con delibera di Giunta regionale. L’aggiornamento degli Enti aventi titolo ad esercitare la delega in materia di autorizzazione paesaggistica avviene a seguito della presentazione dell’attestazione da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia alla Regione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 della legge regionale n. 34/2008. Il Comune può affidare la responsabilità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio; il soggetto designato allo svolgimento dell’istruttoria di autorizzazione paesaggistica deve possedere il requisito di competenza ed esperienza previsto dagli articoli 3 e 4 della sopraccitata legge regionale, oppure può essere costituito dalle commissioni locali per il paesaggio ai sensi della sopraccitata legge regionale.

Al fine di consentire alla Soprintendenza un’idonea quanto tempestiva istruttoria di merito, nei casi di richiesta di espressione del parere vincolante ex art. 146 comma 5 del D. Lgs 42/2004 sulla compatibilità paesaggistica di un intervento da realizzare in area soggetta a tutela paesaggistica, senza ricorrere a specifiche richieste di documentazioni integrative che rallentino il procedimento amministrativo, è imprescindibile che le istanze di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 146, comma 2, e 159, comma 1, del D. Lgs 42/2004  vengano inviate, previa verifica di completezza, alla Soprintendenza in formato digitale all’indirizzo pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it, da parte dell’Amministrazione procedente (Comune, Provincia o altro ente sub delegato) corredate dalla seguente documentazione:

A – DOCUMENTAZIONE A CURA DELL’ENTE SUB-DELEGATO (Provincia, Comune, Unione Montana)

  • Relazione tecnica illustrativa (istruttoria) dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con il parere espresso sulla conformità paesaggistica dell’intervento di cui trattasi in relazione al vincolo, comprensiva della proposta di provvedimento, relative motivazioni ed eventuali prescrizioni (Art. 146, punto 7 del Lgs. n. 42/04) e corredata della seguente documentazione:
  • indicazione del tipo di procedimento autorizzatorio ai sensi art. 146 comma 5 e 7 del dlgs 42/2004 (paesaggistica ordinaria, semplificata ai sensi del DPR 31/2017, di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, artt. 167-181 del Codice dei Beni Culturali di cui al Dl.gs 42 nonché dei condoni ai sensi art 32 Legge 47/1985, esame di Strumenti urbanistici attuativi, etc.);
  • dichiarazione dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dei vincoli vigenti ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 sull’area in esame, con specificazione del provvedimento di tutela (D.M., vincoli ope legis o altro);
  • titolo del richiedente, e l’indicazione catastale delle particelle;
  • descrizione dell’intervento;
  • dichiarazione di conformità o esenzione alle norme del P.P.A.R. opportunamente motivato, a firma del Responsabile dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
  • dichiarazione di conformità agli strumenti e norme urbanistiche a firma del Responsabile dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
  • eventuali pareri espressi dalla Regione Marche e dalla Soprintendenza in ordine a precedenti atti riguardanti l’oggetto (in particolare quando si tratti di varianti dovrà essere allegata copia del parere già reso sul progetto originario), nonché eventuali altri pareri già espressi da Enti interessati al procedimento autorizzatorio;
  • dichiarazione di legittimità dello stato di fatto;
  • notizie ad atti attinenti l’esistenza di eventuali procedimenti di condono edilizio e pagamenti;
  • verbale della Commissione locale per il paesaggio (Art. 148 del D.Lgs. n. 42/04).

B – DOCUMENTAZIONE A CURA DEL PROPONENTE

  • Relazione Paesaggistica, redatta secondo i criteri indicati al punto 2 del DPCM 12/12/2005, corredata della seguente documentazione:
  • descrizione (dell’immobile e dell’area) finalizzata alla comprensione del contesto paesaggistico. Dovranno essere messi in evidenza gli eventuali elementi di valore paesaggistico, anche in relazione al testo del provvedimento qualora presente. Nel caso di progettazione di nuovi edifici è utile la descrizione della tipologia edilizia già presente nel contesto e dei materiali e colori generalmente utilizzati, anche per quanto riguarda le sistemazioni esterne. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione/ricostruzione, vengano descritti gli elementi architettonici quali cornicioni, mostre, ecc. Nel caso di opere di grande impegno territoriale la descrizione del contesto paesaggistico dovrà comprendere anche la descrizione dei caratteri geomorfologici, l’appartenenza a sistemi naturalistici, sistemi insediativi storici, paesaggi agrari, tessiture territoriali storiche, appartenenza a sistemi tipologici, ecc;
  • indicazione della precisa localizzazione dell’intervento attraverso planimetrie di inquadramento territoriale a scale sempre più ampie, a partire da un inquadramento di contestualizzazione a livello di cartografia in scala 1:10.000 dell’intero territorio comunale, con precisa indicazione del sito (attraverso simboli grafici quali frecce o cerchiature delle aree con colori evidenti);
  • planimetria catastale recante l’indicazione delle particelle interessate dall’intervento;
  • dovranno inoltre essere forniti alle scale opportune in relazione alla natura e alle dimensioni dell’intervento (interventi minori o limitato impegno territoriale o grande impegno territoriale): Estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO; Estratto cartografico della Pianificazione Urbanistica comunale e relative norme; Estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme (PPAR, Piani dei Parchi e Regolamenti, ecc);
  • elaborati grafici di progetto (firmato dal progettista e richiedente) illustrativi delle condizioni ante e post operam dell’immobile oggetto dell’intervento, comprese le quote del terreno nel caso di variazione della sistemazione esterna;
  • relazione tecnica, che deve essere sempre completa della descrizione puntuale dell’intervento, dei riferimenti dimensionali, degli aspetti costruttivi, delle scelte materiche e cromatiche;
  • documentazione fotografica dell’area e/o fabbricato oggetto dell’intervento in originale e a colori con visioni panoramiche della zona, comprendenti eventuali edifici sullo stesso ubicati, con l’indicazione in planimetria dei punti di vista fotografici. La documentazione fotografica a colori dello stato di fatto dovrà contenere riprese relative non solo alla stretta area di proprietà privata pertinenziale rispetto ai luoghi degli interventi previsti od effettuati, ma panoramiche della zona, in quanto finalizzate a rendere comprensibili da aree ed edifici pubblici le eventuali interferenze percettive con i caratteri tutelati del paesaggio. Dovranno essere scattate da tutti quei punti di vista circostanti ai luoghi interessati dagli interventi dai quali, per diversa altimetria o posizione, possano detti luoghi essere particolarmente visibili e, pertanto, nei confronti dei quali sarà necessario valutare la possibile compatibilità degli interventi (intervisibilità). Di tale adempimento dovrà essere fornita dimostrazione attraverso la individuazione precisa su planimetria con curve di livello dei punti di ripresa fotografici effettuati. Sulle medesime riprese fotografiche sarà inoltre allo scopo opportuno sovrapporre la simulazione degli interventi previsti (si preferiscono ai render decontestualizzati). Quando siano previste mitigazioni visuali dell’intervento (ad esempio mediante cortine arboree), le fotosimulazioni di cui sopra dovranno rappresentare sia lo stato con l’inserimento delle mitigazioni, sia privo di queste;
  • in tutti i casi che non riguardino nuove costruzioni, per facilitare la comprensione dell’entità degli interventi realizzati o da realizzare, si raccomanda di fornire un elaborato grafico di sovrapposizione tra stato di fatto e di progetto (o tra autorizzato e realizzato) in cui le differenti fasi vengano chiaramente evidenziate con coloriture diverse;
  • la documentazione progettuale dovrà sempre essere accompagnata dall’elenco preciso degli elaborati allegati all’istanza con denominazioni chiaramente intellegibili (ad esempio: relazione paesaggistica, tavola stato di fatto, relazione tecnica, foto-simulazione, ecc).

La documentazione di rito sopraindicata in linea di massima ha valore di indirizzo generale, da graduare in base alla tipologia d’intervento e alla tipologia di contesto paesaggistico.

A tale riguardo si rappresenta che per la presentazione delle istanze è stato formulato un accordo Stato-Regione, tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali (in particolare dalla ex Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici) e la Regione Marche, ratificato in data 19/12/2007 (vedi DGR 16/07/2007) al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#Relazione-paesaggistica

Ai fini dell’esercizio di tutela, a conclusione del procedimento, si segnala altresì la necessità da parte dall’Amministrazione preposta, di trasmettere sempre alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con gli estremi identificativi dell’atto, il nominativo del richiedente e la tipologia dell’intervento autorizzato, anche in caso di rilascio di autorizzazione formulata dall’Ente locale in assenza del provvedimento del Soprintendente (ex art. 146 comma 9 D. Lgs. N. 42/2004 – Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, o i venti giorni nei casi della procedura semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017 dopo i quali matura il silenzio assenso).