“il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione nel futuro”
Cesare Brandi, Teoria del restauro, 1963
La conservazione del Patrimonio Culturale rappresenta la finalità alla base dell’attività di tutela e di valorizzazione, ed è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro
(Art. 29 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004):
PREVENZIONE: il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto
MANUTENZIONE: il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti
RESTAURO: l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Inoltre nel caso specifico di beni immobili situati in zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
Il restauro di beni culturali, così come qualsiasi intervento che in qualche modo modifichi o alteri lo stato attuale del bene, è soggetto all’autorizzazione prevista dall’Art. 21 del Codice. Attraverso l’autorizzazione si attua l’espletamento dell’attività tecnica di alta sorveglianza di competenza della
Soprintendenza, garantendo pertanto la conservazione e la valorizzazione dei beni stessi. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
Tutti i proprietari, possessori o detentori di Beni Culturali, pubblici (Stato, regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico) e privati sono tenuti a garantirne la conservazione attraverso interventi che possono essere volontari (Art.31 del Codice), e quindi proposti su iniziativa degli stessi proprietari, possessori o detentori del Bene, o imposti (Art.32 del Codice). In quest’ultimo caso, il Ministero può imporre determinarti interventi per assicurarne la conservazione, o può provvedervi direttamente. In caso di urgenza, il Soprintendente può adottare immediatamente le misure necessarie alla messe in sicurezza e alla conservazione del bene.
Il Ministero, specialmente nel caso di interventi si particolare rilevanza o eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, può concorrere in tutto o in parte alla spesa sostenuta per un ammontare non superiore alla metà della stessa, ed il contributo viene concesso a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta (Art.35 e 36 del Codice).
La valorizzazione, attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, consiste invece nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (Art.6 del Codice). Comprende inoltre anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale
Le funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale vengono stabilite dallo stesso Codice e sono svolte attraverso la cooperazione tra Stato, Regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. La valorizzazione può essere ad iniziativa pubblica, e in questo caso si conforma ai principi propri dell’attività amministrativa (libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione) o ad iniziativa privata (Art.111, 112 e 113 del Codice).
L’attività di restauro della Soprintendenza.
In questa pagina sono raccolte delle schede di interventi di restauro svolti in forma diretta dalla Soprintendenza nel corso degli ultimi anni.