“vi sono due compiti che incombono su di noi nei confronti dell’architettura del nostro paese la cui importanza è impossibile sopravvalutare: il primo consiste nel conferire una dimensione storica all’architettura di oggi, il secondo nel conservare quella delle epoche passate come la più preziosa delle eredità”
John Ruskin, Le sette lampade dell’architettura, 1848
La tutela monumentale affonda le sue radici nell’ 800, quando si forma anche il concetto di restauro.
Prima dell’Unità d’Italia, nel territorio in questione erano già stati creati degli strumenti legislativi per la salvaguardia del proprio patrimonio culturale (ad esempio l’Editto Pacca 7 aprile 1820 dello Stato Pontificio, ma troviamo strumenti similari anche nel Granducato di Toscana, nel Regno di Napoli, nel Regno Lombardo–Veneto e nei ducati di parma e di Modena).
Con l’Unità d’Italia venne subito istituita (con R.D. n. 2440 del 28 marzo 1875) la Direzione centrale per i musei e gli scavi di antichità del Regno e la figura degli Ispettori locali dei monumenti e scavi, poi, con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 683 bis del 21 luglio 1882, furono normati i principi sul restauro monumentale della Carta italiana del Restauro, unitamente al documento promosso da Camillo Boito in occasione del IV Congresso degli Ingegneri ed Architetti (Roma 1883).
In questo periodo furono dapprima formate le Commissioni regionali per le antichità e belle arti, poi ridotte in numero e trasformate nel 1891 in Uffici Regionali per la conservazione dei monumenti.
Le vere e proprie Soprintendenze (distinte tra: Soprintendenze ai Monumenti; Soprintendenze agli Scavi e alle Antichità, Soprintendenze alle Gallerie, ai Musei e agli oggetti d’arte medievale e moderna) nascono con la Legge n. 185 del 12 giugno 1902 (Per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte) e relativo regolamento d’attuazione (R.D. n.431/1904). Marche ed Umbria furono accorpate in un unico Ufficio il cui primo Soprintendente fu il Conte Giuseppe Sacconi (che era già stato membro dal 1863 della Commissione per la conservazione dei Monumenti delle Marche e poi Ispettore degli Scavi e Monumenti).
Già ai primi del ‘900, le azioni di tutela della Soprintendenza ai Monumenti iniziano con un censimento del patrimonio monumentale nazionale che viene sottoposto a speciali misure di protezione attraverso una campagna di vincoli di cui troviamo traccia concreta anche nel testo organico “Elenco degli Edifici Monumentali”, distinto per Provincia, pubblicato poi dal Ministero della Educazione Nazionale nel 1932.
Ricordiamo, fra questi primi decenni di azione di tutela monumentale delle Marche, anche l’opera di Luigi Serra (Soprintendente ai Monumenti delle Marche dal 1922 al 1931 e precedentemente, già dall’anno 1915, Direttore della Galleria Nazionale delle Marche) che con i suoi testi di Storia dell’Arte, ha contribuito al diffondersi della conoscenza del nostro patrimonio culturale nel territorio nazionale e all’estero.
Nel tempo le Soprintendenze sono state soggette ad accorpamenti che hanno riguardato, sia la quantità degli Uffici ubicati nel territorio nazionale, sia le competenze, fino alle riforme degli ultimi anni, che hanno determinato l’unione delle competenze per i Beni Monumentali, Storico-Artistici ed Archeologici, in una sola Soprintendenza, oggi denominata “Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio”.
Ma cosa è un “monumento”?
A prescindere dall’etimologia del termine, per l’attuale legislazione italiana è l’immobile o il complesso sottoposto a tutela, con specifico provvedimento di vincolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli Artt. 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004).
In particolare l’Art. 12 del Codice, dispone un particolare procedimento di Verifica dell’Interesse Culturale per i beni pubblici o appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.
Possono anche essere istituite dalla Soprintendenza eventuali zone di rispetto (“tutela indiretta”), ai sensi dell’Art. 45 del Codice, in prossimità del bene monumentale, al fine di “evitare che sia messa in pericolo l’integrità […] danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.
Per quanto riguarda il patrimonio storico della Prima guerra mondiale (ivi compresi fortificazioni, manufatti militari ecc.), la legge n. 78 del 7 marzo 2001 ha stabilito un particolare tipo di tutela ope legis, cioè prescindendo dalla necessità di stabilirne l’interesse culturale attraverso ulteriori provvedimenti.
Come si opera in presenza di un bene monumentale e della sua eventuale zona di rispetto (“tutela indiretta”)?
Il sopracitato Codice, nei casi di “opere e lavori” ed anche di mutamento di destinazione d’uso (anche senza opere edilizie), prevede la necessità di autorizzazione da parte della Soprintendenza, attraverso apposita istanza ai sensi dell’ Art. 21.
Al di fuori della procedura sopraindicata, è possibile eseguire opere di pronto intervento al fine di evitare danni su beni monumentali, in casi di assoluta urgenza e tramite “interventi provvisori” (cioè perfettamente reversibili), attraverso semplice comunicazione ai sensi dell’Art. 27 del Codice.
Esistono ulteriori tipi di tutela non normati dal Codice: ad esempio i Comuni o altri Enti territoriali sottopongono generalmente a particolari norme cautelative gli edifici storici di un certo rilievo. Tali norme di salvaguardia possono essere normalmente inserite nella Pianificazione Urbanistica (Piano Regolatore Generale, Piani Particolareggiati del Centro Storico, ecc.) oppure possono essere oggetto di Regolamenti o Convenzioni concordate e condivise con la Soprintendenza.
Per la individuazione dei vincoli monumentali, si può genericamente far riferimento alle cartografie dei Piani Urbanistici Comunali o del Piano Paesaggistico della Regione interessata, così come a siti internet appositamente istituiti. Tuttavia si evidenzia che per la Regione Marche, attualmente, solo la documentazione presente agli atti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è specificatamente probatoria a riguardo.
Può essere richiesto direttamente alla Soprintendenza l’accertamento dell’esistenza di un provvedimento di tutela (vincolo monumentale o paesaggistico), con istanza opportunamente motivata, ai sensi della L241/90 e ss.mm.ii.
Nell’ambito della copianificazione con la Regione Marche, per la revisione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), è attualmente in atto l’informatizzazione dei vincoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e la verifica delle perimetrazioni dei vincoli paesaggistici, ma il lavoro è in itinere e non ancora completato.
Di seguito, comunque, si forniscono alcuni collegamenti utili all’individuazione dei vincoli e il collegamento a banche dati sui beni culturali.
COLLEGAMENTI UTILI:
Vincoli in rete
Piattaforma realizzata dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero
vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login
Censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento
Progetto di censimento basato su una metodologia unificata su criteri di selezione omogenei e unitari applicati nelle diverse aree geografiche, svolto in diverse fasi da strutture universitarie specialistiche, con il coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero e le istituzioni locali
architetturecontemporanee.beniculturali.it/architetture/index.php
Catalogo Generale dei Beni Culturali
Banca dati che raccoglie e organizza a livello centrale le informazioni descrittive dei beni culturali catalogati in Italia, frutto delle attività di ricerca condotte da diverse istituzioni sul territorio
http://catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action
Sistema Informativo Beni Tutelati
Piattaforma online che garantisce la consultazione di informazioni sui beni tutelati e, per quanto attiene ai procedimenti di verifica dell’interesse culturale, di acquisire dati in un formato unitario, ottimizzare i tempi del procedimento e controllare l’iter del procedimento
www.benitutelati.it/index.html
SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico).
Sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica.
Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) della Regione Marche.
Il Piano attualmente vigente è stato approvato dal consiglio regionale il 03/11/1989.
WEB GIS Regione Marche.
E’ il sistema informativo geografico (GIS) della Regione marche, pubblicato su web.
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis