DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18
Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

L’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, all’art. 103, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.
La misura è efficace per i procedimenti pendenti al 23 febbraio (o iniziati dopo tale data),  per i quali non si deve tenere in conto il periodo compreso fra il 23 febbraio è il 15 aprile.
Qui il testo completo dell’articolo:

Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Qui il testo completo del Decreto:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

Pubblicato il 18/03/2020