I contributi per il restauro sono contributi finanziari sugli interventi conservativi volontari su beni culturali previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, agli articoli 31, 35, 36 e 37 prevede la possibilità di accesso al beneficio dei contributi statali per tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, che eseguono lavori di restauro o altri interventi conservativi su beni culturali di propria ragione. Il concorso dello Stato alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale prevede due forme di contribuzione ben distinte, che si diversificano sostanzialmente sia rispetto alle finalità dei contributi stessi, sia rispetto alle modalità di loro erogazione.
Contributi in conto capitale
L’articolo 35 ed il successivo articolo 36 prevedono che il soggetto interessato possa richiedere al Ministero un contributo sulla spesa effettivamente sostenuta, contributo che viene concesso a lavori ultimati e collaudati, oppure in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. L’ammontare del contributo non può di norma superare il 50% della spesa sostenuta, salvo interventi di particolare rilevanza per i quali la norma consente al Ministero di concorrere alla spesa in misura superiore ovvero, fino all’intero ammontare.
Contributo in conto interessi
L’articolo 37 prevede che si possa concedere il contributo sul mutuo (capitale che il soggetto ha richiesto all’Istituto di credito per realizzare gli interventi conservativi) accordato all’interessato, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato dall’Istituto di credito. È prevista la possibilità di cumulo del contributo in conto interessi con quello erogato in conto capitale.
Interventi ammessi a contributo
Nella determinazione degli importi ritenuti ammissibili al contributo ci si attiene alle disposizioni impartite dalle circolari ministeriali relative alle corrispondenti categorie di opere o lavori.
A titolo esemplificativo, rientrano tra gli interventi ritenuti ammissibili:
3) gli interventi riguardanti il rifacimento degli impianti elettrici, l’installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cosìcome delle opere previste dalla legge 27 maggio 1975 (impianti di prevenzione contro i furti e l’incendio )
Chi lo può richiedere
Privati, Enti, Enti ecclesiastici, Società, Condomini.
Dove si richiede
La domanda di contributo, completa di documentazione esaustiva, a seconda della tipologia del bene va inoltrata alla:
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle Marche
Piazza del Senato 15
60121 Ancona
Cosa occorre
Per informazioni è possibile contattare le referenti della Soprintendenza per la procedura:
ass. amm. Morena Piaggesi 071 50298247
ass. amm. Elisabetta Fanesi 071 50298225
Si rimanda inoltre alla sezione informativa del sito del Segreteariato Regionale del MiBAC per le Marche: http://www.marche.beniculturali.it/it/163/contributi-statali.
Termini
Le domande di contributo in conto interessi devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Non possono essere accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati. Al termine dell’istruttoria il Segretariato Regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, provvederà all’erogazione del contributo (vedi anche il paragrafo “Cosa occorre”).
Patrimonio aperto al pubblico
Uno strumento di ausilio alla tutela è il contributo dello Stato alla spesa sostenuta da privati o da enti per il restauro o per altri interventi conservativi su beni culturali, nel caso di interventi avviati volontariamente (artt. 31, 35, 37).
L’articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea, quale contropartita a tali agevolazioni, l’obbligo di rendere accessibili al pubblico i beni restaurati a carico parziale o totale dello Stato.
I privati o gli enti che hanno goduto di contributi devono stipulare con la Soprintendenza competente una convenzione di apertura, nella quale vengono indicate le modalità di visita e le parti dell’immobile accessibili al pubblico.
Obiettivo della norma è, da una parte, contribuire in modo più capillare alla conservazione del patrimonio nel territorio, dall’altra rendere il patrimonio fruibile e promuoverne la conoscenza più diffusa.
Mentre nel 2012 era stata sospesa la concessione di contributi di cui agli artt 35 e 37 del d.lgs n. 42/2004, ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), art. 1, comma 314, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 torneranno ad essere erogati e sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.